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Statuto

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PANATHLON INTERNATIONAL
Villa Queirolo

Via Aurelia Ponente, 1
16035 Rapallo (Ge) – Italia

TEL +39.0185.65295/6 
FAX +39.0185.230513

Codice Fiscale: 80045290105
Partita IVA: 02009860996

PANATHLONL DISTRETTO ITALIA
AREA 12 – FRIULI VENEZIA GIULIA
 
c/o CONI GORIZIA
Via XXIV Maggio, 1
34074 GORIZIA

panitaliacomunicazione12@gmail.com 

STATUTO

Anversa, 21 Maggio 2016

Titolo I – Ragione e scopo

 Articolo 1 – Denominazione motto e sede Articolo 2 – Finalità del Panathlon

Titolo II – Componenti

 Articolo 3 – I Club Articolo 4 – I Soci dei Club Articolo 5 – Qualifiche dei Soci dei Club  Articolo 6 – I Membri d’onore del Panathlon International

Titolo III – Organigramma del Panathlon International 

 Articolo 7 – Organi 

Titolo IV – Organi Internazionali e Congressi

 Articolo 8 – L’Assemblea Generale  Articolo 9 – Assemblea Elettiva – procedure elettorali Articolo 10 – Il Presidente Internazionale Articolo 11 – Il Consiglio Internazionale  Articolo 12 – Il Comitato di Presidenza Articolo 13 – Il Comitato dei Presidenti dei Distretti  Articolo 14 – Il Collegio Revisori Contabili (C.R.C.) Articolo 15 – Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S.)  Articolo 16 – Congressi 

Titolo V – Organi Nazionali 

 Articolo 17 – I Distretti  Articolo 18 – I Presidenti dei Distretti Articolo 19 – Le Aree Articolo 20 – I Governatori di Area Articolo 21 – Assemblee Distrettuali e di Area

Titolo VI – Incarichi e funzioni

 Articolo 22 – Il Segretario Generale Articolo 23 – Il Tesoriere

Titolo VII – Norme finali

 Articolo 24 – Volontariato Articolo 25 – Revisione dello Statuto Articolo 26 – Scioglimento del Panathlon International  Articolo 27 – Lingue ufficiali  Articolo 28 – Gerarchia delle fonti

Titolo I – Ragione e scopo

 Articolo 1 – Denominazione motto e sede 1.  Il Panathlon International (P.I.) è l’associazione di tutti i Club. Il Panathlon attua l’unità del movimento e lo dirige con l’appoggio dei club riuniti in distretti su di un territorio idealmente unico e unitariamente rappresentato. E’ aconfessionale, apartitico, senza distinzione di sesso e di razza. Non ha fini di lucro.

2.   Il suo motto è “Ludis Iungit”. Ha per unico emblema un disco di fondo azzurro, recante al centro l’immagine in oro della fiaccola olimpica accesa ed attorno le parole “Panathlon International”. Il tutto inserito in un doppio cerchio diviso in cinque settori con i colori dei cerchi olimpici. 

 3.  La sede legale, amministrativa ed operativa è in Rapallo (Genova – Italia) ove è posta la Segreteria Generale.

 Articolo 2 – Finalità del Panathlon 1.  Il P.I. è una libera associazione non governativa, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica. 

2.  Finalità del Panathlon è l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.

3.  A tale scopo: a) favorisce l’amicizia tra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva; b) agisce, con azioni sistematiche e continue, ai vari livelli di competenza dei suoi Organi, per la diffusione della concezione dello sport ispirato all’etica della responsabilità, alla solidarietà e al fair play, quale elemento della cultura degli uomini e dei popoli; c) promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli nell’opinione pubblica in collaborazione con la scuola, l’università ed altre istituzioni culturali; d) attua forme concrete di partecipazione, intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e programmazione nel campo dello sport con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali;  e) si adopera affinché‚ la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza distinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva;  f) instaura rapporti permanenti con le istituzioni pubbliche statali e locali e con i responsabili dello sport, assicurando contributi propositivi alle iniziative legislative ed amministrative e concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa;  g) quale insieme di Club di servizio, respinge il ricorso a tutti i tipi di doping, di violenza, di razzismo e di corruzione e si impegna ad incentivare e a sostenere le attività a favore dei disabili, le attività per la prevenzione della tossicodipendenza e per il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione dal doping; h) appoggia il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell’Associazione;  i) promuove l’espansione del Movimento Panathletico in tutto il mondo mediante la costituzione di nuovi Club o la nomina di propri delegati; 

j) attua ogni iniziativa idonea al raggiungimento della finalità istituzionale. 

4.  Il Movimento Panathletico si fonda sul volontariato dei Soci dei Club per realizzare le proprie finalità.

Titolo II  – Componenti

 Articolo 3 – I Club 1.  I Club sono i componenti del P.I. Essi si costituiscono e funzionano come Club di servizio secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento. Ogni Club è rappresentato dal suo Presidente eletto dall’Assemblea dei soci.

2.  Ogni Club è retto da un proprio Statuto, secondo le norme statutarie e regolamentari del P.I.. 

3.  I Club organizzano nell’anno incontri sociali.

4.  I Club sono tenuti a: a)  inviare tempestivamente alla Segreteria Generale, al Presidente del Distretto e al Governatore d’Area tutte le informazioni attinenti a variazioni dei Soci, alla composizioni dei propri Organi, nonché alle attività sociali; b)  inviare annualmente ai medesimi destinatari, entro il 31 marzo, copia della relazione morale e finanziaria dell’attività svolta unitamente al verbale dell’Assemblea dei Soci; c)  versare ogni anno, alla Segreteria Generale del P.I., entro i termini stabiliti dal Comitato di Presidenza, le quote di affiliazione pro-capite deliberate dall’Assemblea Generale; d)   i Club, chiedendo l’associazione al P.I., s’impegnano altresì, pena la non ammissione e/o l’esclusione, ad aderire automaticamente e di fatto alle forme associative che, nel rispetto delle regole giuridiche e fiscali, ogni Distretto riterrà di costituire, previa l’approvazione del C.I.”.

5.  I Club possono costituire Club Junior (PJ) secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari.

Articolo 4 – I Soci dei Club 1.  Possono essere Soci di un Club le persone maggiorenni che si siano dedicate o che si dedichino alle attività sportive agonistiche o non agonistiche, dirigenziali, promozionali e culturali, distinguendosi per una carriera significativa con comportamenti consoni alle finalità panathletiche. 2.  I Soci sono nominati in rappresentanza delle categorie indicate nell’elenco allegato al Regolamento. 

3.  Con l’ammissione il socio si impegna sul suo onore a: –   perseguire le finalità statutarie del P.I.;    conformare la propria condotta, dovunque egli operi, ai principi etici enunciati nella Carta del Panathleta;  – partecipare agli incontri e alle riunioni sociali; –  cooperare attivamente, in prima persona ad ogni iniziativa promossa dal Club, o da questi organizzata in attuazione di deliberazioni del P.I. o del Distretto anche mediante l’assunzione di specifici ruoli nei “services”; –  adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme del proprio Club;

  sottoporre ogni eventuale controversia attinente i comportamenti nell’attività panathletica esclusivamente agli Organi di giustizia interna dell’Associazione; –  accettare, inoppugnabilmente, tutte le determinazioni degli Organi statutari e tutte le decisioni emesse dai competenti Organi di giustizia interna, una volta divenute definitive.

 Articolo 5 – Qualifiche dei Soci dei Club  1.  Sono previste le seguenti qualifiche: –  Soci ordinari; –  Soci onorari.

2.  I Soci onorari sono nominati dai Club in riconoscimento di eccezionali meriti acquisiti nella promozione dei valori panathletici.

3.  Il Regolamento stabilisce i requisiti per l’iscrizione ad ogni qualifica.

 Articolo 6 – I Membri d’onore del Panathlon International 1.  I Membri d’onore del Panathlon International sono nominati dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Internazionale, per meriti eccezionali acquisiti nei confronti del Movimento Panathletico.

2.  I Membri d’onore possono partecipare con diritto d’intervento a tutte le Assemblee ed a tutti i Congressi.

Titolo III – Organigramma del Panathlon International

 Articolo 7 – Organi  1.a) Sono Organi internazionali del P .I. : –  l’Assemblea Generale dei Club; –  il Consiglio Internazionale;    il Comitato di Presidenza; –  il Presidente Internazionale;     il Comitato dei Presidenti dei Distretti;    il Collegio Revisori Contabili (C.R.C.); –  il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S.)

b)  La durata delle cariche è di anni 4 non rinnovabili

2.a) Sono Organi nazionali: –      i Distretti; –      i Presidenti dei Distretti; –      le Assemblee distrettuali

b)  La durata delle cariche è di anni 4 non rinnovabili

3.a) Sono Organi territoriali –      le Aree; –      i Governatori di Area –      le Assemblee d‘Area.

b) La durata delle cariche è di anni 4 non rinnovabili

4.a) Sono Membri autonomi territoriali del Panathlon International:    i Club.

b) La durata della carica di Presidente è di anni 2 ed è rinnovabile, secondo quanto previsto dall’art.3.5 del Regolamento 

Titolo IV – Organi Internazionali e Congressi

 Articolo 8 – L’Assemblea Generale  1.    L’Assemblea Generale è l’assise di tutti i Club associati. Può essere ordinaria o straordinaria.

2.   Le modalità di convocazione, svolgimento delle Assemblee e delle elezioni degli Organi Internazionali sono riportate nel Regolamento. 

3.   Ciascun Club ha diritto a un voto. 

4.  I panathleti che hanno ricoperto una carica internazionale, quella di Presidente di Distretto o di Governatore di Area, possono partecipare all’Assemblea con diritto di parola.

5.  L’Assemblea Generale elegge: a) il Presidente internazionale b) n. 7 consiglieri internazionali c) n. 3 componenti effettivi e 2 supplenti del C.R.C. d) n. 3 componenti effettivi e 2 supplenti del C.G.S. e) fissa l’importo delle quote di affiliazione.

6.  L’Assemblea Generale è anche convocata entro sei mesi dalla data della seduta del Consiglio Internazionale, avente all’Ordine del Giorno l’approvazione del Rendiconto annuale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, che non abbia ottenuto parere favorevole dal CRC. 

 Articolo 9 – Assemblea Elettiva – procedure elettorali 1.  Per gli Organi Internazionali le elezioni avverranno in Assemblea generale con votazione effettuata con schede separate, per ciascuno degli organi stessi, da parte di tutti i Club costituiti almeno entro il 31 dicembre antecedente l’anno in cui si terrà l’Assemblea elettiva, che siano in regola con i pagamenti delle quote di affiliazione. L’Assemblea elegge:    il Presidente Internazionale –  n. 7 Consiglieri internazionali    n. 3 componenti effettivi e 2 supplenti del Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.)    n. 3 componenti effettivi e 2 supplenti del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S.)

2.  I Club aventi i requisiti previsti al punto 1 del presente articolo, potranno presentare alla Segreteria generale entro il 28 febbraio precedente l’assemblea, le candidature alle cariche accompagnate dai rispettivi curricula.   Per la carica di Presidente Internazionale la candidatura deve essere presentata da ameno 20 Club che appartengano a tre distretti diversi. Per tutte le altre cariche le candidature devono essere presentate da almeno 10 Club. Ogni Club può esprimere una sola candidatura per ognuna delle cariche.

 3 .  La verifica di legittimità delle candidature è affidata alla Segreteria generale.

 4.  La Segreteria generale trasmette al Consiglio Internazionale l’elenco dei candidati designati alle cariche di cui sopra; tale elenco viene comunicato ai Club almeno 30 giorni prima dell’Assemblea.

 5.  A ciascuna Area continentale o a ciascun Distretto spetta un Consigliere ogni 30 Club regolarmente affiliati con un limite massimo di 4 Consiglieri per Distretto.

 6.  Ciascun Club può esprimere la propria preferenza in relazione al numero dei candidati eleggibili per ciascun Distretto o Area continentale. 

 Articolo 10 – Il Presidente Internazionale 1.  Il Presidente Internazionale è il legale rappresentante del P.I. 

 2.   E’ eletto dall’Assemblea Generale dei Club, con votazione separata, a maggioranza dei voti, secondo le norme regolamentari.

 3.  Dirige e coordina tutte le attività per la realizzazione delle finalità del Panathlon, curando l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Internazionali.

 Articolo 11 – Il Consiglio Internazionale  1.  E’ composto dal Presidente Internazionale, dal Past-president e dai 7 Consiglieri eletti dall’Assemblea. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Segretario Generale e il Tesoriere, solo se non Consigliere, ed almeno un componente del Collegio dei Revisori Contabili.

 2.  Il Consiglio Internazionale: a) nomina tra i Consiglieri un Vicepresidente di nazionalità diversa da quella del Presidente; b) fissa gli indirizzi dell’attività del Panathlon International, sovrintende alla loro attuazione e adotta i relativi provvedimenti per l’espletamento di tutte le funzioni istituzionali;  c) provvede sulle proposte di ratifica delle deliberazioni del Comitato di Presidenza e delle deliberazioni presidenziali d’urgenza; d) nomina: – il Segretario Generale; – il Tesoriere; – il Responsabile della comunicazione, fissandone gli indirizzi; e) nomina le Commissioni aventi compiti specifici determinati dalle necessità programmatiche e organizzative fissandone di volta in volta la durata; f)  approva annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo con il parere favorevole del C.R.C. g)  presenta all’Assemblea Ordinaria per la loro ratifica: –  la relazione morale – organizzativa e quella economico – finanziaria – patrimoniale relative al biennio precedente; –  la proposta motivata in ordine alle quote associative dei Club dei due anni successivi a quello in corso; h)  emana i regolamenti degli Organi internazionali, delle Commissioni e delibera le linee  guida dello Statuto dei Club e dei Regolamenti dei Distretti.

 3.  Il Consiglio Internazionale  si riunisce, di norma, due volte all’anno e delibera a maggioranza semplice di voti palesi, purché partecipino alla riunione almeno i 2/3 dei suoi componenti con voto deliberante. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

 4.  I compiti dei Consiglieri Internazionali sono precisati nel Regolamento.

 Articolo 12 – Il Comitato di Presidenza 1.  Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente Internazionale, dal Past-president e dal Vicepresidente. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, un Consigliere Internazionale su invito del Presidente in funzione degli argomenti trattati, il Segretario Generale, il Tesoriere ed almeno un componente il C.R.C.

 2.  Il Comitato di Presidenza espleta l’ordinaria amministrazione della associazione.

 Articolo 13 – Il Comitato dei Presidenti dei Distretti 1.  Il Comitato dei Presidenti dei Distretti è composto dai Presidenti dei Distretti. E’ convocato e presieduto almeno una volta all’anno dal Presidente Internazionale ed è assistito dal Comitato di Presidenza. 

 2.  Il Comitato dei Presidenti dei Distretti dopo la relazione del Presidente Internazionale sulle attività degli organi internazionali e quelle dei Presidenti sulle attività svolte e programmate dai rispettivi Distretti, dibatte i problemi emersi e dà parere consultivo sugli stessi, formulando un documento finale da sottoporre al Consiglio Internazionale. 

 Articolo 14 – Il Collegio Revisori Contabili (C.R.C.) 1.  Il Collegio Revisori Contabili è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale. 

 2.  a) I componenti saranno eletti tra panathleti che siano iscritti all’Albo ufficiale dei revisori contabili dei rispettivi paesi o che abbiano le competenze professionali specifiche (sia i componenti effettivi sia i supplenti), purché non tutti appartenenti allo stesso Distretto;  b) In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il primo dei membri supplenti anche in deroga a punto 2°.

 3.  Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi il proprio Presidente.

 Articolo 15 – Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S) 1.  a) Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale purché non tutti appartenenti allo stesso Distretto. b) In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il primo dei membri supplenti anche in deroga a punto 1a

 2.  I suoi Componenti sono eletti tra panathleti con competenza giuridica. 

 3.  Il Collegio elegge tra i suoi Componenti effettivi il Presidente.

 Articolo 16 – Congressi 1.  Il Consiglio Internazionale indice, almeno una volta nel quadriennio, il Congresso del P.I.

 2.  Possono parteciparvi tutti i panathleti. Il Congresso ha la funzione di portare all’esame e alla discussione questioni e tematiche culturali di particolare rilevanza ed attualità. 

 3.  I Distretti, congiuntamente o singolarmente, possono organizzare congressi sovranazionali con il coordinamento del Consiglio Internazionale, d’intesa con la Segreteria Generale. 

 Titolo V – Organi nazionali

 Articolo 17 – I Distretti  1.   I Club, almeno due, ai fini organizzativi, sono raggruppati in un Distretto corrispondente al territorio di una Nazione della quale assume la denominazione.         I Distretti sono retti da un Presidente secondo le norme regolamentari.        Per le Nazioni nelle quali vi è un solo Club esso può confluire nel Distretto sovranazionale oppure in un Distretto di un Paese vicino regolarmente costituto e il Presidente del Club rappresenta il Panathlon di quel Paese.

 2.  I Distretti sono finanziati dalle quote di affiliazione dei Club i cui criteri di determinazione sono fissati dall’Assemblea del Distretto.

 3.  L’attività dei Distretti è disciplinata, oltre che dalle norme statutarie e Regolamentari dal P.I., da un proprio Statuto o regolamento distrettuale, approvati da apposita Assemblea distrettuale e reso esecutivo dal Comitato di Presidenza del P.I., sentito il C.G.S. del P.I.

 Articolo 18 – I Presidenti dei Distretti 1.    Il Presidente è eletto dai Club del suo Distretto.

 2.  Il Presidente rappresenta le Aree o i Club del proprio Distretto presso il P.I., le Istituzioni pubbliche e le Organizzazioni sportive, sia per l’attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi degli Organi internazionali, sia per le iniziative autonome concernenti il territorio di sua competenza.

 3.  Il Presidente assicura il collegamento e l’armonizzazione dell’attività delle aree o dei Club del Distretto, con gli indirizzi e le iniziative degli Organi istituzionali.

 4.  Il Distretto Sovranazionale è presieduto dal Past-President o, in caso di rinunzia e/o impossibilità, da un ex Consigliere Internazionale nominato dal C.I.

 Articolo 19 – Le Aree  1. Un’Area corrisponde ad una entità amministrativa esistente che comprenda sia il territorio di una regione, sia il territorio di uno stato di un Paese federato con almeno 5 Club. 

 2. Le Aree assumono il nome della loro regione o del Paese federato.

 3. I Club di regioni diverse se confinanti, o in caso di esigenze geografiche o linguistiche particolari, possono essere raggruppati in una Area indipendentemente dal loro numero.

 4. Il Presidente del Distretto, ove concorrano l’estensione geografica o il numero rilevante dei Club, autorizza la costituzione della nuova Area, previo parere del Governatore interessato e la sottopone al Consiglio Internazionale per la ratifica del provvedimento.

 5. Le Aree sono finanziate dalle quote di affiliazione dei Club i cui criteri di determinazione sono fissati dall’Assemblea della propria Area.

 Articolo 20 – I Governatori di Area 1.  Le Aree sono dirette da un Governatore eletto dai Club dell’Area.

 2.  Essi rappresentano i Club del loro territorio presso le autorità pubbliche e le organizzazioni sportive della loro Area, coordinando le attività dei Club e le iniziative comuni.

 Articolo 21 – Assemblee distrettuali e di Area  1.  Le Assemblea del Distretto o di Area sono convocate rispettivamente dal Presidente distrettuale o dal Governatore di Area almeno una volta all’anno per l’esame della relazione morale, del rendiconto economico e del rapporto programmatico relativi all’attività dei Club, del Distretto o dell’Area, nonché per l’esame degli ulteriori argomenti riguardanti il Distretto o l’Area ed il P.I.

 2.  Alle Assemblee distrettuali partecipano i Governatori d’Area, ove queste esistano; a quelle di Area i Presidenti dei Club o i loro delegati.  Partecipano altresì, con diritto di intervento, i panathleti che abbiano ricoperto una carica internazionale o rispettivamente quella di Presidente di Distretto o di Governatore.

 Titolo VI – Incarichi e funzioni

 Articolo 22 – Il Segretario Generale 1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Internazionale su proposta del Presidente. Ha la responsabilità della Segreteria Generale, ne risponde al Presidente e al Consiglio Internazionale.   Partecipa al Consiglio Internazionale ed al Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, all’Assemblea Generale, alle riunioni del Comitato dei Presidenti distrettuali e delle Commissioni nominate dal Consiglio Internazionale, assicurandone le verbalizzazioni.

 2.  Organizza e dirige le manifestazioni indette dal Consiglio Internazionale e sovrintende a quelle a livello sovradistrettuale. 

 3.   La carica di Segretario Generale è incompatibile con altre cariche internazionali e nazionali in seno al PI.

 Articolo 23 – Il Tesoriere 1.  Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Internazionale con carica di pari durata. 

 2.  Deve possedere specifica esperienza amministrativa e finanziaria. Partecipa alle riunioni del Consiglio Internazionale e del Comitato di Presidenza senza diritto di voto se non riveste la carica di Consigliere. 

 Titolo VII – Norme finali

 Articolo 24 – Volontariato 1.  Le cariche elettive e quelle per nomina sono assunte a titolo di volontariato e non sono retribuite.

 2.  Analogamente deve intendersi per ogni incarico svolto da panathleti nell’ambito della Segreteria Generale, salvo il caso in cui le loro prestazioni abbiano formato oggetto di un contratto di lavoro stipulato con il P.I.

 Articolo 25 – Revisione dello Statuto Le proposte di modifica dello Statuto possono essere formulate:  a)  dal Consiglio Internazionale: b)  da almeno il venti per cento dei Club regolarmente costituiti e in regola con gli adempimenti previsti. Queste devono pervenire alla Segreteria generale entro il mese di dicembre precedente l’Assemblea Generale dell’anno successivo.  Tutte le proposte dovranno essere comunicate ai Club almeno 60 giorni prima dell’Assemblea straordinaria, accompagnate dal parere espresso dal Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria.

 Articolo 26 – Scioglimento del Panathlon International  1.  Lo scioglimento del P.I. è deliberato da una Assemblea straordinaria all’uopo convocata ai sensi della normativa vigente.

 2.  Il patrimonio netto a seguito di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, sarà devoluto, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge italiana 23 dicembre 1996, n. 662, ed eventuali modifiche, nonché il parere del Comitato Olimpico Internazionale, ad altra Associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 3.  L’Assemblea nominerà tre panathleti dei quali almeno uno componente il Collegio dei Revisori Contabili in carica, per le operazioni necessarie alla liquidazione, al trasferimento e alla consegna del patrimonio.

 4.  Qualora i provvedimenti dell’Assemblea non dovessero risultare sufficienti allo scopo, si farà ricorso ai principi generali dettati dalla legge dello Stato italiano.

 Articolo 27 – Lingue ufficiali  Le lingue ufficiali del Panathlon International sono francese, inglese e italiano. 

 Articolo 28 – Gerarchia delle fonti 1.  Norma fondamentale del P.I. è lo Statuto.

 2.  Regolamento attuativo emanato dal Consiglio Internazionale.

 3.    Normative interne emanate dal Consiglio Internazionale per disciplinare funzioni e servizi

 

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